ROMA – Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. aa) del Dpcm 26 aprile 2020, a partire dal 4 maggio 2020, fino al prossimo 17 maggio, le attività dei servizi di ristorazione (vale a dire tutte quelle ricomprese nel Codice Ateco 56, tra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, birrerie, caffetterie ecc.), sebbene restino sospese (ad eccezione di mense e catering continuativo su base contrattuale che possono ordinariamente proseguire la loro attività), potranno fornire ai clienti sia il servizio della consegna a domicilio (delivery), sia l’asporto (take away).
Pertanto, a partire dal 4 maggio, bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie ecc. potranno:
– proseguire a fornire la consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
– effettuare anche la ristorazione con asporto. Fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.
Con riferimento alla possibilità di effettuare vendita per asporto, stando al tenore letterale della norma – “ristorazione con asporto” – non vi è motivo di dubitare che, diversamente da quanto previsto da alcune Regioni (come ad esempio l’Ordinanza della Regione Toscana), sia ricompreso anche l’asporto di bevande, oltreché di alimenti.
Sicurezza prima di tutto
Tuttavia, è bene sottolineare che il Provvedimento, ai sensi dell’art. 10, comma 2, stabilisce che si continueranno ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della Salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
Ragion per cui sarà importante verificare eventuali provvedimenti maggiormente restrittivi adottati dalle amministrazioni regionali (con riferimento agli orari, alla categoria merceologica oggetto del servizio, ecc.).